Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento ((sono rilasciati)) da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)). L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione ((per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente)), nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
  • a)essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15));
  • c)attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata. ((3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1))) (( In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e). ))

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 10 febbraio 2016. 155 parole tolte, 156 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: 1.Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione … ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento tolto: soddisfano le seguenti condizioni:

tolto: a) essere stati aggiunto: sono rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) tolto: attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali. 2 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per tolto: due anni aggiunto: un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la …

b) tolto: attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15;

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata. 3. Non tolto: sono necessari i due anni aggiunto: e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente tolto: attestano una formazione regolamentata aggiunto: sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo tolto: 4, comma 1, lettera e), dei livelli aggiunto: 19 dallo Stato membro di origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, tolto: lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo aggiunto: lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), tolto: quelle di cui all'allegato III. 4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui l'accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo aggiunto: numero 1) In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera tolto: c aggiunto: e).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art21 · fonte del testo

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