Art. 10 — Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

((Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale)). Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

  • a)un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;
  • b)una certificazione dell'autorita' competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
  • c)un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
  • d)nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni;
  • e)per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanita' e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.
  • e-bis)per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;
  • e-ter)per le professioni riguardanti le attivita' di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui all'articolo 5. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 2016 al 1 febbraio 2022. 12 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro tolto: sul aggiunto: al territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto tolto: ad aggiunto: a informare in anticipotolto: , l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scrittatolto: , contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' aggiunto: contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art10 · fonte del testo

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