Art. 30 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[1]All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «concorsuale che prevede la liquidazione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata»;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.». All'articolo 281, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.».
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 5 novembre 2020
