Art. 42 — Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell'articolo 280» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 280 e 282, comma 2». Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, e' inserita la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale». All'articolo 280, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;». All'articolo 281 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;
- b)al comma 2, le parole: «, su istanza del debitore,» sono soppresse;
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.»;
- d)al comma 4, le parole: «; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni». Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di esdebitazione».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
