Art. 31 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[1]Alla parte I, titolo V, capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato». All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.».
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.». All'articolo 283, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esdebitazione del sovraindebitato incapiente»;
- b)al comma 1, dopo le parole: «non inferiore» e' inserita la seguente: «complessivamente».
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 5 novembre 2020
