Art. 31 — Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,» sono aggiunte le seguenti: «del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,». All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «a una procedura concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,».
Testo vigente dal 27 settembre 2024
