Art. 19 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

[1]All'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo dopo le parole: «confluiscono nel registro nazionale» e' inserita la seguente: «gia'»;
  • b)al secondo periodo le parole: «del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale» e, dopo le parole «delle procedure chiuse» sono inserite le seguenti: «e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo». All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' anteposto il seguente periodo: «La nomina dei difensori spetta al curatore.». All'articolo 130 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, dopo le parole «comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,»;
  • b)al comma 4, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.».

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 5 novembre 2020

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147~art19 · fonte del testo

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