Art. 1 — Finalità
Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale ((comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonche' le acque territoriali)) da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.
Testo vigente dal 30 settembre 2015
