Art. 19 — Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Le lettere i), l), m) e n) dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, sono sostituite dalle seguenti: «i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
- l)impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
- m)impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
- n)impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;». All'articolo 8 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. 2-ter. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito.». All'articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Nel determinare criteri e modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, l'ISVAP tiene conto anche delle partecipazioni detenute in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari e societa' di gestioni patrimoniale con riferimento alle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.». All'articolo 18 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo non esistano legami patrimoniali, l'ISVAP stabilisce la quota proporzionale di cui dovra' tener conto.». All'articolo 37 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Ove l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte.».
Testo vigente dal 25 luglio 2005
