[1]All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, le parole «delle Sicaf comunicano» sono sostituite dalle seguenti: «delle Sicaf o delle societa' poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano»;
  • b)al comma 6, le parole «5 si applicano» sono sostituite dalle seguenti «5 e 6-bis si applicano»;
  • c)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita', possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf o della societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.». Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

[2]«Art. 11-bis.

[3]Impresa madre UE intermedia

[4]1. Ai fini del presente articolo:

  • a)per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, e' stabilita in uno Stato terzo;
  • b)per «societa' di partecipazione finanziaria» si intende una societa' di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • c)per «societa' di partecipazione finanziaria mista» si intende una societa' di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2. Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo e' tenuta ad avere un'impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)al gruppo di Stato terzo appartiene almeno una banca o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un'altra Sim o un'impresa di investimento UE;
  • b)il valore totale delle attivita' detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro. Ai fini del comma 2 e' impresa madre UE intermedia una banca, o una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo. Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, puo' essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2 e' rispettato anche quando la Sim e' una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, ed e' essa stessa l'impresa madre UE intermedia. Nel caso di cui all'articolo 69.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia e' una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e 5.». 3. All'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo,» sono sostituite dalle seguenti: «correttezza, con riguardo,». 4. All'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
  • a)le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
  • b)i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);
  • c)i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.»;
  • b)al comma 5, le parole «15, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «15, comma 1, lettera a).»;
  • c)il comma 8 e' sostituito dal seguente «8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.». 5. All'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia:
  • a)l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilita' di esercitare il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute;
  • b)le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa';
  • c)l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una societa' che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
  • 1)del controllo;
  • 2)di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);
  • d)l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla societa', o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»;
  • b)al comma 2, le parole «dell'articolo 14; l'idoneita', ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo;» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14; l'onorabilita', la correttezza, la professionalita' e competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione;»;
  • c)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e' stata effettuata.»;
  • d)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche:
  • a)le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;
  • b)i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.»;
  • e)al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera a), le parole «di influenza notevole;» sono sostituite dalle seguenti: «di influenza notevole e di acquisizione involontaria;»;
  • 2)dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b);»;
  • 3)alla lettera c), le parole «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «i presupposti, le procedure». 6. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

[5]«Art. 15-bis.

[6]Persone che agiscono di concerto

[7]1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, e' soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 15 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche' invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 15 oppure comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». All'articolo 16 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nella rubrica, le parole «voto, obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «voto e degli altri diritti, obbligo»;
  • b)al comma 1, le parole «soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1» e le parole «previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 15, quando sia»;
  • c)al comma 2, le parole «societa', inerenti» sono sostituite dalle seguenti: «societa', anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti» e le parole «quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.» sono sostituite dalle seguenti: «quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2.»;
  • d)al comma 3, le parole «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7»;
  • e)al comma 4, le parole «eccedenti i limiti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'»;
  • f)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.». All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «9; 12;» sono sostituite dalle seguenti: «9; 11-bis; 12;».

Testo vigente dal 29 novembre 2021

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