Art. 4 — Imprese partecipate
Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo del capitale della societa' partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.
Testo vigente dal 21 giugno 1997
