Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  • b)testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
  • b-bis)codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
  • b-ter)norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;
  • c)banca: l'impresa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB;
  • d)istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
  • e)impresa di assicurazione: l' impresa autorizzata all' esercizio dell' attivita' assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), ((del CAP)).
  • f)imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;
  • ff-bis)"SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
  • 1)"ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
  • 2)"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
  • 3)"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 4)"Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
  • 5)"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
  • 6)"Autorita' di vigilanza degli Stati membri: le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
  • g)impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;
  • h)societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF;
  • h-bis)gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);
  • h-ter)FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
  • i)impresa di riassicurazione: un' impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), ((del CAP));
  • l)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53));
  • m)settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese:
  • 1)((una banca; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);))
  • 2)un'impresa di assicurazione, un' impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
  • 3)((un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);))
  • 4)((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53));
  • n)conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;
  • o)settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
  • p)settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
  • q)impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;
  • r)impresa figlia: un' impresa soggetta al controllo di un' altra impresa ((...)); tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell' impresa madre che e' a capo di tali imprese;
  • s)partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; ((Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;))
  • s-bis)partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;
  • t)gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone ((, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse));
  • t-bis)controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;
  • u)stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
  • v)societa' di partecipazione finanziaria mista: un' impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un' impresa regolamentata con sede principale nell' Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
  • z)autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;
  • aa)autorita' competenti rilevanti:
  • 1)le autorita' competenti dei Paesi dell' Unione europea preposte all' esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario ((in particolare sulla capogruppo di un settore));
  • 2)il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1; 3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell' importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;
  • bb)autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
  • cc)operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l' adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
  • dd)concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale ((...)), di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato ((finanziario)); tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
  • ee)requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un' impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;
  • ff)vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.

Testo vigente dal 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2012 al 16 aprile 2014. 228 parole tolte, 362 parole aggiunte in 24 capoversi.

aggiunto: b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

aggiunto: b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;

e) impresa di assicurazione: l' impresa autorizzata all' esercizio dell' attivita' assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del tolto: codice delle assicurazioni private aggiunto: CAP.

g) impresa regolamentata: una banca, tolto: un IMEL, un' impresa di assicurazione o aggiunto: un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, aggiunto: una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;

aggiunto: h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);

aggiunto: h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

i) impresa di riassicurazione: un' impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), del tolto: codice delle assicurazioni private aggiunto: CAP;

l) tolto: norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle assicurazioni private aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

1) una bancatolto: , un IMEL, un intermediario finanziario di cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliariaggiunto: ; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo tolto: 1, paragrafo 23, della direttiva 200/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 aggiunto: 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);

3) tolto: un' impresa di investimento o un ente finanziario aggiunto: un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo tolto: 1, paragrafo 5, della direttiva 200/12/CE aggiunto: 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);

4) tolto: una societa' di partecipazione finanziaria mista aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53;

q) impresa madre: tolto: l'impresa che controlla un' altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti un' influenza dominante su un' altra impresa ai sensi dell' articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private aggiunto: un'impresa che controlla un'altra impresa;

r) impresa figlia: un' impresa soggetta al controllo di un' altra impresa tolto: ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti un' influenza dominante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell' articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni privateaggiunto: ...; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell' impresa madre che e' a capo di tali imprese;

… almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; aggiunto: Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;

aggiunto: s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;

… gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse personeaggiunto: , ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

aggiunto: t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;

u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti intolto: :

tolto: 1) una partecipazione, tolto: ossia il fatto di detenere direttamente, o tramite un legame di controllotolto: , il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

tolto: 2) un legame di controllo come definito dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

tolto: 3) aggiunto: o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione aggiunto: o riassicurazione, sulle imprese di investimento, aggiunto: sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;

1) le autorita' competenti dei Paesi dell' Unione europea preposte all' esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario aggiunto: in particolare sulla capogruppo di un settore;

dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale tolto: per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziarioaggiunto: ..., di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato aggiunto: finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art1 · fonte del testo

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