Ai fini della vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza italiane che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario e situata in un altro Paese dell'Unione europea possono chiedere alle autorita' competenti del Paese di effettuare ispezioni presso tale impresa. L'autorita' di vigilanza italiana richiedente puo' prendere parte all'ispezione, qualora non la effettui direttamente. L'autorita' di vigilanza italiana che riceve una richiesta di verifica da parte di autorita' competenti di altri Paesi dell'Unione europea che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa italiana, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario, puo' procedere direttamente all'ispezione oppure puo' autorizzare l'autorita' richiedente a procedere essa stessa all'ispezione. L'autorita' richiedente puo' prendere parte all'ispezione nel caso in cui l'autorita' di vigilanza italiana la effettui direttamente. Per le societa' di partecipazione finanziaria mista, la richiesta di verifica di cui al comma 2 e' inoltrata all'autorita' di vigilanza italiana competente, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2. L'autorita' di vigilanza italiana che riceve la richiesta puo' procedere all'ispezione direttamente oppure puo' autorizzare l'autorita' richiedente o una societa' di revisione a procedere all'ispezione. L'autorita' richiedente puo' prendere parte all'ispezione nel caso in cui non la effettui direttamente. Al comma 3, dell'articolo 68, del TUB, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «l'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte».

Testo vigente dal 25 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art12 · fonte del testo