Art. 5 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera all'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le informazioni supplementari di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2021, n. 238
2La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
