Art. 13 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare
Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di informazione di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le informazioni supplementari richieste dall'Autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2021, n. 238
2La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
