Art. 12 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze
Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non comunica ai sensi dell'articolo 49 del regolamento le informazioni supplementari richieste dall'Autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi raccomandate dall'Autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2021, n. 238
2La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
