Art. 4 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo della sostanza o il produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa la sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non si conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2021, n. 238
2La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
