Art. 11 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non rispetta i termini di cui all'articolo 39 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2021, n. 238
2La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
