Art. 6 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi
Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformita' da quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla sicurezza chimica di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2021, n. 238
2La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
