Art. 3 — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze
[1]Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 18 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2021, n. 238
2La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
