Art. 8 — Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti soggettivi

[1]L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e' esercitata dal soggetto proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • a)essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  • b)essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
  • c)avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  • a)essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 ((, primo comma, numeri 1) e 2),)) del codice civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b)

[2]del comma 1;

  • b)far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (( e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)));
  • c)aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
  • d)aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2006 al 1 gennaio 2019. 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359aggiunto: , primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b)

… civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 aggiunto: e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128~art8 · fonte del testo

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