Art. 14 — Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi
Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque intenda esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
- a)avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di proprieta' del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilita', a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;
- b)avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
- a)di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a societa' collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della quota di partecipazione;
- b)di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
- c)per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 13, comma 2, lettere c) e d). La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2 non puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a). I serbatoi di cui al citato decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a).
Testo vigente dal 29 marzo 2006
