Art. 9 — Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti oggettivi
Oltre ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, chiunque intenda esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprieta' deve avere i seguenti requisiti oggettivi:
- a)avere la disponibilita' esclusiva di serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprieta';
- b)avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 16. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
- a)di proprieta' del titolare della autorizzazione o appartenenti a societa' collegate o dal medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della quota di partecipazione;
- b)di proprieta' del consorzio di imprese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota consortile;
- c)per i quali siano stati stipulati contratti di affitto d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere c) e d). La capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2, non puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a).
Testo vigente dal 29 marzo 2006
