Art. 13 — Norme per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi

[1]L'attivita' di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi e' esercitata da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • a)essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  • b)essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
  • c)avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). La disponibilita' di cui al comma 1, lettera c), implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  • a)sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 ((, primo comma, numeri 1) e 2),)) del codice civile, societa' titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b)

[2]del comma 1;

  • b)faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (( e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)));
  • c)abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
  • d)abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2006 al 1 gennaio 2019. 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359aggiunto: , primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, societa' titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b)

… codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 aggiunto: e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128~art13 · fonte del testo

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