Art. 20 — Esclusioni
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a)agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;
- b)ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non si applicano agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse e attraverso recipienti di proprieta' di tali aziende. Gli operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che dimostri l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale.
Testo vigente dal 29 marzo 2006
