Art. 15 — Norme transitorie
I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono proseguire l'attivita' per un periodo massimo di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale termine, pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, devono comunque assicurare la disponibilita' di stoccaggio di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera a), anche attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.
Testo vigente dal 29 marzo 2006
