Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

  • a)«societa' madre»: la societa' tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
  • b)«societa' figlia»: la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra societa' ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
  • c)«societa' madre europea»: societa' con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
  • d)«standard di rendicontazione»: gli standards contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
  • e)«principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26-bis della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
  • f)«questioni di sostenibilita'»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilita' quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;
  • g)«rendicontazione di sostenibilita'»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilita' conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;
  • h)«risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;
  • i)«societa' madre extra-europea»: le societa', con sede in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano il controllo su societa' figlie o hanno istituito succursali con sede sul territorio nazionale e che abbiano forma giuridica comparabile alla forma giuridica della societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata;
  • l)«micro-imprese»: le societa' che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  • 1)totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;
  • 2)ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;
  • 3)numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
  • m)«piccole e medie imprese quotate»: le societa' con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
  • 1)totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
  • 2)ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
  • 3)numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;
  • n)«imprese di grandi dimensioni»: le societa' che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  • 1)totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
  • 2)ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
  • 3)numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
  • o)«gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una societa' madre e societa' figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della societa' madre superano, nel primo esercizio di attivita' o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
  • 1)totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
  • 2)ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
  • 3)numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. La verifica del superamento dei limiti numerici di cui alla presente lettera o) puo' essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento;
  • p)«relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile;
  • q)«succursale»: la sede secondaria di una societa' madre extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile;
  • r)«relazione di sostenibilita'»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilita' conformemente all'articolo 5 del presente decreto;
  • s)«enti di interesse pubblico»: gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» si intendono:
  • a)gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • b)in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
  • c)per gli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986;
  • d)per le imprese di Paesi terzi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, sulla cui base e' redatto il bilancio dell'impresa.

Testo vigente dal 10 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125~art1 · fonte del testo

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