Art. 2 — Ambito di applicazione
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle societa' di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della societa' per azioni, della societa' in accomandita per azioni, della societa' a responsabilita' limitata nonche' della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le societa' costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2 della direttiva 2013/34/UE, la Banca d'Italia non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, ai fini della predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilita' di cui all'articolo 4 del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle societa' sulle quali essa esercita attivita' di direzione e coordinamento, e alle societa' sulle quali queste ultime esercitano tale attivita', ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, ad eccezione delle societa' controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. I medesimi criteri si applicano alle societa' soggette all'attivita' di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilita'. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente decreto si applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica:
- a)imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e imprese di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, del medesimo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b)enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
Testo vigente dal 10 settembre 2024
