Art. 5-bis — Definizioni
((1. Ai soli fini del presente capo si intendono per:
- a)"giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle societa';
- b)"gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c)"societa' autonoma": una societa' che non fa parte di un gruppo;
- d)"societa' capogruppo": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese;
- e)"bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa;
- f)"impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;
- g)"impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa parte di un gruppo e non e' soggetta al diritto di uno Stato membro;
- h)"societa' controllata": la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa;
- i)"societa' controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo": la societa' inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;
- l)"succursale": una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128
1Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data".
Testo vigente dal 27 settembre 2024
