Una societa' non e' soggetta all'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra societa' ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
  • b)i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai Governi redatta da un'altra societa' madre europea che la include nel suo perimetro di consolidamento. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai Governi non sussiste qualora:
  • a)la societa' madre che redige il bilancio consolidato e' a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico e' ricompreso nell'ambito di consolidamento;
  • b)la societa' madre e' inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea. La societa' madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai Governi puo' escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua societa' figlia qualora:
  • a)l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della societa' figlia e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
  • b)in casi eccezionali, non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
  • c)le azioni o le quote della societa' figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi e' di conseguenza escluso qualora la totalita' delle societa' figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a), b) e c). Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 1, sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal presente Capo, su base sia individuale sia consolidate, le societa' che redigono e pubblicano analoghe relazioni in conformita' agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE.

Testo vigente dal 4 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art4 · fonte del testo

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