Art. 1 — Definizioni
Ai soli fini del presente Capo si intendono per:
- a)«enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- b)«Governo»: qualsiasi autorita' nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonche' le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- c)«grande societa'»: la societa' che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
- 1)totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- 2)ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- 3)numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- d)«gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una societa' madre e una o piu' societa' figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
- 1)totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
- 2)totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;
- 3)numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;
- e)«societa' madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- f)«societa' figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- g)«societa' madre europea»: societa' soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
- h)«industria estrattiva»: le attivita' economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
- i)«utilizzo delle aree forestali primarie»: le attivita' economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
- l)«pagamento»: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una societa' operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera b), a titolo di:
- 1)diritti di produzione;
- 2)imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;
- 3)royalties;
- 4)dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;
- 5)premi di firma, di scoperta e di produzione;
- 6)diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;
- 7)realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;
- m)«progetto»: attivita' operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o piu' obbligazione di pagamento verso un Governo.
Testo vigente dal 4 settembre 2015
