L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato puo' chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorita' procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non puo' intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio. 2. Tale dichiarazione e' ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta. 3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.".

Testo vigente dal 14 luglio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/2006

    Questione infondata
    19 ottobre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dagli artt. 2 e 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, contestati, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, là dove rimettono alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene. Ed invero, il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale e gli consente di scegliere la lingua anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica: in particolare, la facoltà di optare per una lingua diversa da quella materna raccorda la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla garanzia prevista dall'art. 24 Cost., poiché la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono. Pertanto, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost. Quanto alla ritenuta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, va ricordato che detto principio può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla tutela delle minoranze linguistiche, v. citata sentenza n. 16/1995. - Sui rapporti di interferenza tra tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo, v. citate sentenze n. 62/1992, n. 271/1994, n. 15/1996. - Sul fatto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citate sentenza n. 174/2005 e ordinanze n. 44/2006, n. 122/2005, n. 275/2004.

    Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 4 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige · Art. 6 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari