Art. 1 — Modifiche al codice di procedura penale
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 293:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
- a)della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b)del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c)del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d)del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere;
- e)del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f)del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari;
- g)del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h)del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e' quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare;
- i)del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.»;
- 2)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. 1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.»;
- b)all'articolo 369, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero informa altresi' la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.»;
- c)all'articolo 294, al comma 1-bis, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.»;
- d)all'articolo 369-bis:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «e 416,» sono inserite le seguenti: «ovvero, al piu' tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis,»;
- 2)al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;»;
- e)all'articolo 386 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:
- a)della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b)del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c)del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d)del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere;
- e)del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
- f)del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari;
- g)del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h)del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
- i)del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.»;
- 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.»;
- 3)al comma 3 dopo le parole: «che lo hanno determinato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis»;
- f)all'articolo 391, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice altresi', anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.».
Testo vigente dal 17 luglio 2014
