Art. 9 — Revoca dei benefici e sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.
Abrogato dal 1 gennaio 2026
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184.
Abrogato dal 1 gennaio 2026
3 pronunce che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.
Il privilegio speciale previsto dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123 del 1998 per i crediti di rimborso delle somme erogate in attuazione di forme di sostegno pubblico alle imprese deve intendersi postergato ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 34 del 2020 soltanto laddove la società emittente sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale dopo la scadenza del termine previsto per il rimborso del prestito, mantenendosi, invece, valido il rango privilegiato nel caso di precoce interruzione del programma di finanziamento.
Art. 9 · Art. 26 rilancio
Rassegna di giugno 2026, p. 46
In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.
Art. 9 · Art. 1203 c.c.
In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, che aveva escluso il suddetto privilegio, in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento e aver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.).
Art. 9
Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1998 al 1 gennaio 2026. 355 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'articolo 10, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2025, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;123~art9 · fonte del testo
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