All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera a), dopo le parole «o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche»;
  • b)al comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa;». All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «E' altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.». All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attivita' nei casi in cui l'attivita' dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attivita' sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.»;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Societa' e le Associazioni sportive riconosciute da Federazioni sportive paralimpiche e Discipline sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP.». All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformita' dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11.»;
  • b)al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica;»;
  • c)al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo decreto disciplina, inoltre, le modalita' di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.»;
  • d)al comma 4, le parole: «verificata la sussistenza delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonche' delle altre condizioni previste»;
  • e)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport. I rappresentanti del CONI attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformita' ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Societa' sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP. Il comitato si riunisce a cadenza settimanale. Con proprio decreto, l'Autorita' politica delegata in materia di sport definisce le modalita' di funzionamento del Comitato. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.»;
  • f)al comma 6, dopo le parole «Dipartimento per lo sport», sono inserite le seguenti: «, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza,»;
  • g)dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Alle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.». All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale. 1-ter. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. 1-quater. Per le associazioni gia' in possesso della personalita' giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 9 e al comma 2 dell'articolo 11.»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica gia' costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione gia' iscritta al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalita' giuridica.»;
  • c)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attivita' sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.»

Testo vigente dal 4 settembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-08-29;120~art4 · fonte del testo

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