Art. 6 — Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni
Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 29, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le parole: «delle societa' ed associazioni sportive» sono soppresse. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 4 settembre 2023
