I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli,i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita' commerciale. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita' sociale". La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: " quarto e quinto periodo " sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo". Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 23

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

23

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

Testo vigente dal 27 febbraio 2011 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20027/2025

    18 luglio 2025

    In tema di riconoscimento del regime agevolato ai circoli privati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), l'onere di trasmissione all'Agenzia del modello EAS, introdotto dall'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, è entrato in vigore con la predisposizione di detto modello con provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, e, pertanto, per gli anni di imposta precedenti nessun effetto consegue alla mancata trasmissione del modello, mentre, per gli anni successivi, l'omessa trasmissione costituisce fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria nonché elemento indiziario valutabile ai fini della decadenza dell'ente dai benefici, dovendosi in ogni caso privilegiare l'aspetto sostanziale del possesso dei requisiti qualificanti secondo la legge rispetto al mero dato formale.

    Art. 30 · Art. 1 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 367 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2009 al 27 febbraio 2011. 2 parole tolte.

… societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. tolto: 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro … dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita' commercialeaggiunto: . All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma … finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995tolto: .... Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art30 · fonte del testo

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