Art. 30 — Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)la lettera d) e' abrogata;
- 2)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.»;
- b)dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse. 2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche».».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
