Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37
Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita';»
- b)all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa' sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.»;
- c)all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di sport.».
Testo vigente dal 4 settembre 2023
