Art. 17 — Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)la parola «dilettantistiche» e' soppressa;
- 2)le parole «riconosciuti dal CONI,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a.»;
- 3)la parola «amatori» e' sostituita dalle seguenti: «di volontari»;
- 4)al secondo periodo, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.»;
- c)al comma 3:
- 1)la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «di volontariato»;
- 2)la parola «amatoriale» e' sostituita dalla seguente: «sportiva»;
- d)nella rubrica, la parola «amatoriali» e' sostituita dalle seguenti: «dei volontari».
Testo vigente dal 2 novembre 2022
