Art. 8 — Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238

La violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21, al Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII del regolamento (UE) 2019/1238, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero la mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, comprese le relative norme di attuazione, e 12, e' punita, se commessa da una societa' o da un ente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato annuo totale, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro ed e' determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro settecentomila. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata al comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l'integrita' e il corretto funzionamento del mercato. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicarsi, nei riguardi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative:

  • a)un ordine che impone di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
  • b)una dichiarazione pubblica indicante l'identita' del soggetto e la natura della violazione. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata, puo' essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fornitore di PEPP o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nelle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238. L'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. Le sanzioni e le misure amministrative previste dal presente articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore di PEPP ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/1238, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 48, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come recepite negli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nelle relative disposizioni attuative. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate, secondo le rispettive procedure sanzionatorie, dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di competenze specificate agli articoli 2, 3, 4 e 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla COVIP e dall'IVASS non si applica inoltre l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per le sanzioni irrogate dall'IVASS non si applica, altresi', l'articolo 14, commi 1 e 4, per la parte relativa alla facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, dopo la comunicazione al destinatario, e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorita' che lo ha adottato in conformita' all'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/1238, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni all'EIOPA di cui all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali comunicazioni sono effettuate tenendo anche conto delle informazioni tempestivamente fornite dalle altre autorita' di cui all'articolo 2, comma 1.

Testo vigente dal 8 agosto 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;114~art8 · fonte del testo

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