Art. 14 — Regime tributario dei rendimenti
I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fornitori di PEPP con le modalita' e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)).
Testo vigente dal 25 febbraio 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
