Art. 4 — Distribuzione dei PEPP
Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25, paragrafo 1 comma 6, 26, paragrafo 8, 33, paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di distribuzione di PEPP e al fine di verificare che la consulenza sui PEPP sia affidata a soggetti in possesso delle adeguate conoscenze e competenze:
- a)la COVIP e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238;
- b)la Consob e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla societa' Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- c)l'IVASS e' l'autorita' nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238, diversi dai soggetti di cui alla lettera b). La COVIP e' l'autorita' nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1238.
Testo vigente dal 8 agosto 2022
