Art. 18 — Disposizioni finali
Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, e' dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Testo vigente dal 8 agosto 2022
