Individuazione delle autorita' nazionali competenti Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) 2019/1238 e dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dal presente decreto. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP e' l'autorita' nazionale competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP, avuto riguardo alla natura pensionistica del prodotto PEPP, alla tutela del cliente PEPP e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in capo alle altre autorita' nazionali competenti di cui al comma 1 sono esercitate:

  • a)dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione ai fornitori di PEPP dalla stessa vigilati;
  • b)dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla distribuzione di PEPP posta in essere dai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
  • c)dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e ai distributori di PEPP dallo stesso vigilati. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilita', previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Testo vigente dal 8 agosto 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-03;114~art2 · fonte del testo

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