Art. 105 — Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

  • a)al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
  • b)al rifornimento idrico delle isole;
  • c)all'estimo navale;
  • d)alla disciplina della navigazione interna;
  • e)alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale;
  • f)al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
  • g)alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
  • h)al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
  • i)alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
  • l)al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonche' nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
  • a)alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
  • b)al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
  • c)agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
  • d)al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
  • e)al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
  • f)al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
  • g)agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
  • h)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 23 Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2013, n. 147

23

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 94) che "Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province".

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 322/2000

    Questione inammissibile
    21 luglio 2000

    È inammissibile la questione di legittimità proposta con ricorso diretto della Regione Liguria nei confronti dell'art. 5, comma 2, lettera l), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in quanto difetta l'interesse a ricorrere della stessa Regione, la quale, allo stato, non può subire alcun pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata, ove la si interpreti, correttamente, nel senso, diverso, non coincidente con quello fatto proprio dalla ricorrente. Difatti tale disposizione, al fine di limitare la portata del previsto conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni in materia di trasporti, esclude le aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, atto, quest'ultimo, già oggetto di giudizio per conflitto di attribuzione e parzialmente annullato, <<limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente Regione Liguria>> (sentenza n. 242/1997). Orbene il richiamo all'atto governativo in questione, da parte della disposizione legislativa ora impugnata - contrariamente all'assunto della ricorrente - non può intendersi nel senso di ripristinare l'efficacia della parte del decreto medesimo annullata ne' nel senso di conferire efficacia legislativa, ai fini della esclusione del conferimento di funzioni, alla individuazione delle aree comprese nel territorio della Regione Liguria contenuta nella parte annullata del citato decreto del Presidente del Consiglio; il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire 'per relationem' la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista.

    Art. 105 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali · Art. 5 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2001 al 1 gennaio 2014. 11 parole tolte, 9 parole aggiunte.

h) tolto: alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 94) che "Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art105 · fonte del testo

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