Art. 106 — Riordino e soppressione di strutture
Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
- a)il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
- b)gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
- c)la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
- d)la Direzione generale del demanio marittimo. (( E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.))
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
