Art. 60 — Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
- a)alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
- b)alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
- c)alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione;
- d)alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
- e)alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei relativi canoni.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
