Art. 6 — Delega alle regioni
Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non gia' compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Sono, altresi', delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.
Testo vigente dal 10 dicembre 1997
