Art. 3 — Attribuzioni delle risorse finanziarie
I proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 1 affluiscono direttamente alla regione ad avvenuta consegna dei beni di cui all'articolo 1, comma 5. Resta ferma l'attribuzione allo Stato dei proventi derivanti da operazioni svolte direttamente dalla sede centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero dagli operatori professionali di settore mediante utilizzo del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento. La quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione e' incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' ai compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica. La regione provvede alla riscossione dell'intero gettito della tassa automobilistica, all'accertamento, al recupero e ai rimborsi delle tasse automobilistiche, nonche' all'applicazione delle sanzioni e al contenzioso amministrativo relativi alle tasse medesime. La regione riversa allo Stato la quota ad esso spettante, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 4 febbraio 2008
